L’Ufficio Anagrafe si occupa di:

 
  • Rilascio certificati

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione o notorietà

  • Rilascio carta d’identità

  • Cambio di residenza

  • Cambio di abitazione

  • Passaggio di proprietà dei beni mobili

  • Gestione del sistema di accesso e di interscambio INA-SAIA

  • Gestione A.I.R.E:

  • Trasmissione all’agenzia delle entrate delle variazioni anagrafiche per l’aggiornamento del codice fiscale tramite il SIATEL

Certificati

Dal giorno 1 gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compresi i certificati anagrafici e di stato civile, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

Sui certificati emessi dal 01/01/2012 è infatti indicato: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso. Le Pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge  n° 183 del 12 novembre 2011). 

Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE pari ad € 14,62 più € 0,52 per diritti di segreteria.(art.4 allegato A al D.P.R. 642/1972)

Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO.

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli USI ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972.

L’ESENZIONE da BOLLO è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Autocertificazione )

E' la possibilità dichiarare tutta una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente.   

QUANDO PUÒ ESSERE UTILIZZATA

Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o a un gestore di servizio pubblico che ha la necessità di conoscere i tuoi dati personali, fatti o situazioni. La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.  

E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE:

  • Residenza

  • Cittadinanza

  • Godimento dei diritti politici

  • Stato civile

  • Stato di famiglia

  • Esistenza in vita

  • Nascita o morte

  • Obblighi militari

  • Iscrizioni in albi o elenchi pubblici

  • Esami sostenuti

  • Titoli di studio

  • Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento

  • Qualifiche professionali

  • Esiti di partecipazione a concorsi

  • Stato di disoccupazione

  • Condizione di pensionato, casalinga, studente

  • Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

  • Reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali

  • Assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

  • Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili

  • Assenza di condanne penali

  • Persone a carico

  • Iscrizione a scuola, università

  • Documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni

  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

Ci si può recare direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione oppure inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri. L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato. Si ricorda che la sottoscrizione delle autocertificazioni, qualora non venga effettuata in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle stesse, deve essere presentata unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti (senza quindi fare l'autocertificazione).
Se il documento non è più valido, l'interessato dovrà dichiarare in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti in esso non sono variati.

VALIDITA'

Hanno la stessa validità dell'atto che sostituiscono (ad es. un'autocertificazione della residenza varrà sei mesi ciò quanto il certificato di residenza).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DPR n° 445 del 28/12/2000

Di seguito troverete una serie di modelli da utilizzare in qualunque ufficio pubblico.

I documenti vengono forniti nel formato .doc
Il documento può essere salvato su disco, compilato e quindi stampato. Quando occorre, possono essere riuniti nello stesso modulo chiamato dichiarazione cumulativa. Sono attualmente disponibili i seguenti documenti per l'Autocertificazione:

Carta d'identità

 E’ il documento che attesta l'identità della persona. Reca la fotografia, la firma (solo se il titolare ha compiuto 12 anni) e i dati personali (luogo e data di nascita, stato civile, professione e residenza) e deve essere richiesta presso il comune di residenza . Su richiesta  può anche essere un documento valido per l'espatrio

Il Decreto legge n. 70/2011 ha introdotto nuove disposizioni sopprimendo il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, che adesso può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni con validità temporale diversa a seconda dell'età.
Dal 14 giugno 2011 quindi la carta d’identità ha validità di:
- 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni,
-   5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
-   3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Tali disposizioni si applicano anche alle carte d’identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune di Mandanici
Cittadini non residenti
In casi eccezionali,ad esempio furto o smarrimento, la carta d'identità può anche essere rilasciata a persone non residenti previo nulla osta del comune di residenza.
Italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) devono recarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe o presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.
Stranieri residenti
I cittadini comunitari e extracomunitari residenti a Mandanici possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
Cittadini stranieri non residenti in Italia
Non è previsto il rilascio della carta d'identità

Come fare:
Rilascio della carta di identità

Portare 3 fotografie uguali, recenti, formato tessera, posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi). I tratti del viso devono essere comunque ben visibili.(Prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per passaporto applicabili anche alla carta di identità | 201 Kb

Scarica le prescrizioni del Ministero dell'Interno sulle foto per passaporto (188.82 KB)

Presentare un documento di riconoscimento valido oppure due testimoni, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Le carte d’identità non devono essere plastificate.

Proroga della carta di identità scaduta

Ai  sensi del Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 la validità delle carte di identità è prorogata a 10 anni. Per le carte di identità emesse dal 26/6/2003 al 25/6/2008, alla scadenza dei cinque anni è sufficiente presentarsi all’ufficio anagrafe per l’apposizione del timbro di rinnovo, senza fotografie.

Nota Bene Con la modalità di rinnovo del documento, alla vecchia scadenza dei cinque anni, si sono verificati casi di inutilizzabilità per l’espatrio, per cui con Circolare n. 23 del 28/07/2010 il Ministero degli Interni ha previsto la possibilità di sostituire la carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, motivando l’esigenza. Ulteriori informazioni, anche con lista dei paesi che non hanno accettato la carta d'identità prorogata, come l’Egitto, possono essere consultate nella sezione viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri)..

Rinnovo della carta di identità scaduta

La carta di identità ha validità:
- di 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni,
- di 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- di 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza.

Duplicato della carta di identità smarrita, rubata o deteriorata

presentare copia della denuncia di furto o smarrimento o originale della carta di identità deteriorata;
presentare un altro documento valido oppure presentarsi al Municipio con due testimoni forniti di documento di riconoscimento valido;
presentare 3 foto-tessera  uguali, recenti,  posa frontale, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi).

Si informa che le carte d’identità rilasciate non devono essere plastificate.

Minorenni  fino a 18 anni

I minorenni, devono presentarsi di persona accompagnati da uno o tutti e due i genitori (vedi di seguito) con 3 foto tessera frontali recenti e senza copricapo.
Per la carta valida per l’Italia
I minorenni devono essere accompagnati da un genitore munito di documento valido.
Per la carta valida per l’espatrio
I minorenni devono invece essere accompagnati da entrambi i genitori, muniti di documento valido. Questi ultimi devono dare l’assenso all’espatrio, firmando un’apposita sezione del modulo di richiesta, e dichiarare, sempre sul modulo, l’assenza di motivi che ostano all’espatrio. I due genitori potranno recarsi all’ufficio anagrafe a firmare il modulo insieme oppure singolarmente in tempi diversi. 
La carta d'identità, avrà la firma del minore solo se questo ha già compiuto i dodici anni.

Nota Bene
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, analogamente per quanto previsto per i lasciapassare ed il passaporto
Per semplificare l’applicazione delle recenti disposizioni si informano i genitori o chi ne fa le veci  che è opportuno, nel caso di viaggi all’estero, munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità idoneo a comprovare  la titolarità della potestà sul minore.

I cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia

devono presentarsi personalmente con:
3 foto-tessera uguali e recenti, senza copricapo.  Le fotografie non devono essere stampate su carta termica, né essere stampe digitali.
Il copricapo è ammesso solo per motivi religiosi,  su dichiarazione scritta del richiedente purché l’immagine mostri chiaramente i tratti   del viso.
La carta di identità rilasciata non è valida per l'espatrio.


Costo della carta d’identità

5,42 per il rilascio e rinnovo, sia valida che non valida per l’espatrio

10,84 per la richiesta di duplicato per deterioramento, smarrimento o furto


 
Autocertificazione
 

Dichiarazione di cittadinanza

Dichiarazione di godimento dei diritti politici

Dichiarazione di esistenza in vita

Dichiarazione di nascita del figlio

Dichiarazione di morte

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni

Dichiarazione di stato civile

Dichiarazione di stato di famiglia

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni Titoli di Studio

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni